Art. 2.
(Diritto al consenso).

      1. Ogni persona capace, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati alla sua patologia in atto.
      2. L'eventuale rifiuto, espresso ai sensi del comma 1, valido anche per il tempo successivo ad una sopravvenuta perdita della capacità naturale, deve essere rispettato dai sanitari anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente e rende gli stessi sanitari esenti da ogni responsabilità configurabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      3. In caso di ricovero ospedaliero il rifiuto di cui al presente articolo deve

 

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essere annotato nella cartella clinica e sottoscritto dal paziente.